Art. 10.
(Definizioni).

      1. Agli effetti del presente capo e del capo V:

          a) per «dipendenti azionisti» si intendono i lavoratori che, in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria, risultino titolari di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti, controllate o ad essa collegate;

          b) per «delega di voto» si intende il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

          c) per «raccolta di deleghe» si intende la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati.